Via Brenta. Tre anni dopo

Era il 19 maggio del 2007, campagna elettorale per il Sindaco della città. Convocai la stampa per denunciare lo scandalo DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI VIA BRENTA: LA STORIA DI UN ATTENTATO FINANZIARIO (così titolai la conferenza). La storia che domani 19 novembre 2010 arriva in un’aula di Tribunale parte da lì, da quella ricostruzione cui tanti allora non attribuirono valore e fondatezza. Ricordo tutto questo perchè qualcosa di questa vicenda (e altre) dovrebbe avere insegnato. 1. Anzitutto che quando si parla di ab(uso) di denaro pubblico, di stravolgimento degli equilibri dei bilanci comunali, di opacità nella presentazione di atti pubblici non si è di fronte a mere e noiose (forse) questioni tecnico contabili, ma ad un fondamentale tema politico: tale è infatti la gestione dei conti nell’ammniistrare il presente e nel programmare il futuro di una comunità. Se non si conoscono disponibilità e impieghi del pubblico denaro non c’è possibilità concreta di immaginare un modo alternativo di uso della spesa pubblica, capace di fissare priorità diverse nell’offerta dei servizi. La gestione non è sorella minore della politica, anzi. Ne è compagna indispensabile. La buona politica si nutre di intelligente gestione: disinteressarsi dell’una equivale a rendere velleitaria l’altra. 2. La funzione di controllo che la legge assegna alle forze di minoranza alle assemblee elettive ha un valore di riequilibrio decisivo nella concentrazioni di poteri e responsabilità assegnati a Sindaco e Giunta. Esercitarla con passione e rigore non trasforma i consiglieri comunali in pedanti e noiosi oppositori nutriti da pregiudizio: ma, al contrario, può renderli preziosi custodi del buon governo: quello che si tiene lontano da discrezionalità improprie, eccessi di potere, opacità amminstrative, interessi clientelari.

In questa vicenda (e anche in altre) possiamo con soddisfazione dire che s’è fatto fatto il proprio dovere, indicando alla pubblica opinione, con ricostruzioni oggettive e fondate, le responsabilità politiche di quella che il GIP ha definito “la più grande truffa subita nella storia dal Comune di Lecce”. Alla Magistratura oggi il compito di accertare quelle penali. Ma questa è un altra cosa. Per chi vuole rileggere oggi quello che dissi tre anni fa quello che segue è il testo della conferenza stampa.

La storia di questi anni a Palazzo Carafa è stata scandita da quelli che possiamo chiamare per convenzione “attentati finanziari”:

scelte politiche segnate da opportunismo e convenienze che hanno prodotto un uso dissennato, sciagurato e colpevole del pubblico denaro.

All’insegna dell’indifferenza e a volte finanche del disprezzo delle regole contabili, dei principi finanziari del buon senso.

Dalla gestione della LUPIAE, all’operazione del BOC, dai debiti occultati a bilanci in disavanzo mascherato abbiamo conosciuto e denunciato per tempo un campionario vasto di mala gestio che i fatti hanno provveduto poi a confermare nonostante le disperate difese d’ufficio dei responsabili.

Oggi raccontiamo l’ultimo episodio di questa saga che qualcuno ha voluto consumare addirittura nel Palazzo di Giustizia, attorno agli immobili di Via Brenta.

Per farlo, come sempre, presenteremo atti e documenti ufficiali, fatti e date, verbali e relazioni.

Partiamo dall’inizio.

1. Nel 2000 l’AC, su richiesta della Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia, prende in locazione dalla società SOCOGE un immobile di Via Brenta dove vengono trasferite alcune sedi giudiziarie civili (sezione stralcio e Giudice di Pace).

La durata del contratto viene fissata in nove anni più nove ad un canone di 900.000 euro circa annui; si stabilisce altresì la possibilità dell’acquisto dell’immobile, entro un anno dalla data di sottoscrizione del contratto, decurtando dal prezzo fissato in circa 18.750.000 euro  i canoni annui versati. Opzione poi non esercitata dall’AC.

Delibera di Giunta 996 del 28/12/99.

2. Il 19/2/2004 la Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia (organo Presieduto dal Presidente della Corte d’appello e composto da rappresentanti della Magistrature e dell’Avvocatura nonché dal Sindaco di Lecce) delibera all’unanimità di “richiedere al Comune l’acquisizione del palazzo in corso di costruzione dalla ditta SOCOGE in Via Brenta nella prospettiva di trasferirvi tutte le attività civili (sezione lavoro e sezioni civili della Corte d’Appello nonché del Giudice di Pace) così da creare due poli, uno per il civile (V.Brenta) ed uno per il penale (V.le De Pietro)”.

Così la Giunta delibera di prendere contatti con la ditta SOCOGE  per la locazione immobiliare riservandosi “di acquisire l’immobile in locazione finanziaria finalizzata all’acquisto, il tutto subordinatamente alla disponibilità da parte del Ministero della Giustizia di un integrale rimborso in sede di rendicontazione annuale di tutti gli oneri che l’AC andrà ad affrontare sia in caso di locazione dell’immobile, sia nel caso si dovesse procedere alla locazione finanziaria finalizzata all’acquisto.”

Delibera di Giunta 335 del 14/4/2004.

Cosa significa?

Per spiegarlo occorre ricordare che il Comune di Lecce provvede alla spese di gestione del Tribunale (locazione luce telefoni gas pulizia ecc) che, regolarmente rendicontate, vengono poi rimborsate dal Ministero di Giustizia. Nel bilancio del Comune, infatti, la somma in uscita sostenuta per il funzionamento del Tribunale viene compensata in entrata da una voce di pari importo per trasferimento statale.

Poiché l’AC sta valutando l’ipotesi di accedere ad un locazione finanziaria (cd. Leasing) finalizzata all’acquisto dell’immobile, è interessata a sapere se i canoni pagati verranno rimborsati dal Ministero al pari di quelli di normale locazione immobiliare.

Si tratta di una condizione decisiva per valutare la convenienza a sottoscrivere un contratto di leasing immobiliare al posto di un normale contratto di locazione immobiliare.

3. Acquisita la volontà della SOCOGE di concedere in locazione anche il nuovo immobile, si procede alla stima del valore, alla quantificazione del canone e alla stipula del contratto previo parere di congruità espresso dall’Agenzia del Territorio: durata fissata in sei anni più sei ad un canone annuo di 630.000 euro circa; si stabilisce la possibilità di acquistare l’immobile entro un anno dalla data di consegna scomputando i canoni di locazione già versati in cambio del valore dell’immobile fissato in € 16.250.000.

Opzione poi non esercitata dall’AC.

Delibera di Giunta 386 del 30/4/2004 e Contratto di Locazione del 10/2/05.

A partire dal 25/2/05 il Comune di Lecce, preso in consegna l’immobile, provvede a pagare il canone di locazione immobiliare fissato nel contratto: 630.000 euro annui. Ma, a sorpresa, non tutto è ancora pronto per il nulla osta al trasferimento. Ragioni tecniche, lavori di cablaggio e illuminazione evidentemente lunghi e laboriosi, ne impediscono l’utilizzazione.

Prima domanda: quali sono le ragioni d’urgenza che giustificano la presa in possesso ed il pagamento di un canone di 630.000 per un immobile che non si può ancora utilizzare?

In sintesi.

Il Comune di Lecce, a partire dal 2005, per effetto di due contratti di locazione immobiliare, versa annualmente alla ditta SOCOGE 966.000 euro annui circa per il primo immobile, regolarmente utilizzato, e 630.000 euro circa per il secondo immobile, ancora vuoto; il tutto per complessivi 1.600.000 euro circa per i quali matura il diritto al rimborso da parte del Ministero.

4. Nel 2006, precisamente il 4 agosto, la SOCOGE comunica all’AC la volontà di cedere in leasing gli immobili di Via Brenta di cui è proprietario. Il dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Lecce richiede “l’espresso inserimento, nel contratti che saranno stipulati con la società acquirente, di una clausola che preveda la possibilità di cessione all’ente del contratto siglato o un’eventuale estinzione anticipata al fine di consentirne l’acquisto da parte dell’ente”. E, contestualmente, annuncia un’analisi contattando diverse società di leasing al fine di verificare la convenienza economica ad acquistare gli immobili.

Determinazione dirigenziale 51 del 9/8/2005

Cosa significa?

Nel contratto detto di sale and lease – back un imprenditore (la SOCOGE) vende un bene (i due immobili di V.Brenta) di sua proprietà ad una società di leasing (SELMABIPIEMME) che ne acquista la proprietà dietro pagamento del prezzo. Nel contempo, la società di leasing stipula con il venditore un contratto di leasing avente ad oggetto lo stesso bene, che resta perciò nella disponibilità del venditore, il quale pagherà i canoni periodici di leasing e potrà riacquistarlo alla scadenza, esercitando la relativa opzione.

Il venditore ottiene immediata liquidità, pur non perdendo la disponibilità materiale del bene alienato; la società di leasing ottiene un contratto, dal quale trae un  ricavo per il finanziamento erogato.

Seconda domanda: come mai il dirigente avvia le procedure per la sottoscrizione di un leasing immobiliare senza l’acquisita conferma della rimborsabilità dei canoni da parte del del Ministero?

5. Qualche mese dopo il Dirigente, con proprio provvedimento, stabilisce che il Comune di Lecce subentra alla SOCOGE, in qualità di utilizzatore, nel contratto di sale e lease back che la stessa ha sottoscritto il 27/10/2005 con la SELMABIPIEMME, alla quale ha venduto gli immobili di V. Brenta per complessivi 42 milioni di euro. (35 milioni+IVA)

Nelle premesse e considerazioni del provvedimento si afferma che  contratti di locazione firmati dall’AC il 9/2/00 (primo immobile) e il 10/2/05 (secondo immobile) prevedono espressamente che l’AC si riserva di acquistare gli immobili scomputando i canoni di locazione già versati dal valore fissato (ma tale opzione come visto doveva esercitarsi entro un anno dalla firma dei rispettivi contratti e comunque non attraverso la forma del sale e lease back!); si afferma che è necessario subentrare alla SOCOGE per evitare disdette nel contratto di locazione (ma quegli immobili sia per la durata della locazione che per la loro destinazione d’uso non posso che essere adibiti ad uffici giudiziari!).

Ma nulla si dice, ancora una volta, sulla rimborsabilità dei canoni di locazione da parte del Ministero, indicata come condizione essenziale nel verbale della Commissione di Manutenzione del 19/2/04 e nella  delibera di Giunta 335 del 14/4/04.

Determinazione dirigenziale 75 del 16/12/05 e contratto di locazione finanziaria immobiliare per immobile finito.

6. Si tratta di un’operazione conveniente per il Comune? Vediamo.

Prima della sottoscrizione del contratto di leasing l’AC paga come canone di locazione immobiliare alla SOCOGE la somma complessiva annua di circa 1.600.000 euro circa, soggetta al rimborso da parte del Ministero di Giusitizia. Con l’anomalia di occupare e pagare da un anno circa un immobile ancora vuoto.

Con la sottoscrizione del contratto di leasing l’AC paga come canone finanziario alla SELMABIPIEMME la somma complessiva annua di circa 2.3000.000 euro circa, non soggetta al rimborso da parte del Ministero di Giustizia. Con l’anomalia di occupare e pagare da un anno circa un immobile ancora vuoto.

Scrive infatti il Direttore Generale del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria con nota del 4/4/07:

“con riguardo ai canoni di locazione richiesti, non essendo chiaro se i locali in questione dovessero essere acquisiti attraverso una ordinaria locazione o una locazione finanziaria questa Direzione, ritiene di ribadire quanto più volte evidenziato per le vie brevi. In particolari si è affermato che non possono essere considerati nel rendiconto annuale i canoni di leasing; infatti il capitolo 1551 destinato al pagamento dei contributi ai comuni per le spese sostenute necessarie al funzionamento degli Uffici Giudiziari è di parte corrente. Pertanto i relativi fondi non possono essere utilizzati per spese in conto capitale come quelle relative ai canoni di una locazione finanziaria, che è volta oltre all’utilizzazione di un immobile anche all’acquisto dello stesso. Del resto tale acquisizione non sarebbe avvenuta in favore di questa Amministrazione o del Demanio, ma in favore del Comune con l’utilizzazione di fondi statali. Una tale procedura, pertanto, sarebbe foriera di responsabilità contabile”.

Viene quindi messo nero su bianco dal Ministero che il Comune di Lecce non otterrà nessun rimborso per i canoni di locazione finanziaria che verserà nei prossimi 20 anni ammontanti a circa 50 milioni di euro per l’uso degli immobili di Via Brenta!

7. Ecco dov’è l’attentato finanziario: il danno di circa 50 milioni di euro che per i prossimi vent’anni dovranno essere pagati dal Comune per il funzionamento del Tribunale senza alcun diritto di rimborso.

Con l’aggravante di una scelta politica legata all’acquisto tra vent’anni di due immobili sostanzialmente vincolati nella destinazione d’uso il cui prezzo finale, per effetto del riscatto fissato in 14 milioni di euro +IVA, ammonterà a circa 70 milioni di euro!

Ricordo a tutti che nel bilancio di previsione 2007, con un emendamento dell’ultimo minuto proposto dal Sindaco, s’è deciso di vendere parte del nostro patrimonio immobiliare.

Così da una parte si mettono sul mercato beni di pregio per incassare 45 milioni di euro e ridurre un esploso indebitamento;

dall’altra ci si impegna ad acquistare due immobili per complessivi 70 milioni.

C’è del metodo nella follia!

Alla fine di questa lunga storia vanno riepilogati gli aspetti salienti e riproposte alcune domande.

● Il Comune di Lecce nel 2005 paga un canone di locazione immobiliare di 630.000 euro per il secondo immobile di via Brenta; che diventano 890.000 circa a partire dal 2006. L’immobile è ancora oggi vuoto, mai utilizzato.

Domanda: chi è perché ha stabilito la presa in possesso dell’immobile sapendo che non poteva essere ancora utilizzato buttando al vento in soli due annui circa 1.500.000 di soldi pubblici?

● Il Comune di Lecce nel 2006 decide di sottoscrivere un contratto di leasing immobiliare, subentrando alla SOCOGE, anche se per le vie brevi il Ministero aveva già precisato la non rimborsabilità dei canoni di locazione finanziaria. Per effetto del quale il Comune paga 2.300.000 di euro circa  aumentando di 800 mila euro l’esborso finanziario annuo.

Domanda: chi è perché ha ritenuto conveniente la sottoscrizione di quel contratto capestro che si risolve in un bagno finanziario per il Comune di Lecce in assenza di un esplicito assenso al rimborso dei canoni finanziari?

● La Commissone di Manutenzione del Tribunale Civile non riesce ancora ad ottenere dal  Ministero di Giustizia il nulla osta al trasferimento nei locali di Via Brenta: l’ostacolo è rappresentato appunto dalla natura del contratto sottoscritto dal Comune con la SELMABIPIEMME ad oggi sconosciuto alla Commissione.

Domanda: come mai il Sindaco di Lecce, membro della Commissione, non ha portato a conoscenza della stessa il contratto di leasing finanziario?

Poteva la stessa non sapere? No perché il 13 giugno 2006, rispondendo ad un interpellanza sull’argomento Via Brenta al consigliere Benincasa, così si esprimeva:

“vorrei solo dire al consigliere Benincasa che c’è il leasing, quindi niente è andato a vuoto. Penso che lei sappia cosa significa leasing. Questa parola significa che le somme non state erogate invano”. Le ultime parole famose.

Rispondendo alla domande sarà più facile individuare le responsabilità di questo nuovo ulteriore deleterio attentato finanziario alle tasche dei cittadini leccesi.

Naturalmente questo testo e a disposizione del dott. Pagano Presidente della Corte d’Appello e della Commissione di Manutenzione del Tribunale Civile.

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